Fatti
Il ricorrente [X.] è stato condannato con ordinanza penale del 28 giugno 2012 per plurale falsificazione di documenti d'identità, guida di un veicolo a motore nonostante la sospensione della patente e tentata guida di un veicolo a motore nonostante la sospensione della patente, a una pena pecuniaria di 120 giornate a Fr. 80.--. L'ordinanza penale è stata notificata per posta raccomandata il 9 luglio 2012 e avvisata per il ritiro il 10 luglio 2012. [X.] non ha ritirato la corrispondenza, che è stata restituita alla Procura di Baden il 18 luglio 2012. Quest'ultima gli ha notificato l'ordinanza penale come posta ordinaria il 20 luglio 2012.
[X.] ha presentato opposizione all'ordinanza penale con una lettera inviata alla Procura il 30 luglio 2012 (ricevuta per fax il 1 agosto 2012, spedita a Skopje/Macedonia il 1 agosto 2012). Il Presidente del Tribunale distrettuale di Baden ha respinto l'opposizione per tardività il 4 settembre 2012 e ha dichiarato l'ordinanza penale esecutiva. Il ricorso di [X.] è stato respinto dal Tribunale superiore del Cantone Argovia, Camera di ricorso in materia penale, il 12 febbraio 2013.
Legge
La Corte federale ha dovuto decidere se il termine di opposizione all'ordinanza penale fosse stato rispettato. Ai sensi dell'art. 354 comma 1 CPP, l'opposizione deve essere presentata entro 10 giorni alla Procura. Ai sensi dell'art. 85 comma 4 lettera a CPP, una lettera raccomandata non ritirata si considera notificata il settimo giorno dopo il tentativo di notifica infruttuoso, se la persona doveva aspettarsi la notifica.
La Corte federale ha stabilito che il ricorrente, a causa dell'interrogatorio da parte della polizia municipale di Baden il 9 gennaio 2012 e dell'informazione sull'avvio di un procedimento penale, doveva aspettarsi la notifica di comunicazioni delle autorità penali. L'avviso di ritiro per la lettera raccomandata si considera…