Fatti
[A.] ha presentato il 14 marzo 2013 presso la Procura di Bischofszell una denuncia penale contro [B.] per diffamazione, eventualmente per calunnia. Gli ha rimproverato di averlo accusato di menzogne in lettere ai lettori e di aver danneggiato la sua reputazione. La Procura ha disposto il 23 aprile 2013 la non apertura dell'inchiesta.
Il Tribunale superiore del Cantone di Turgovia ha respinto il 25 luglio 2013 il reclamo presentato da [A.] .
Legge
Il Tribunale federale non è entrato nel merito del reclamo di [A.] , in quanto questi non era legittimato a ricorrere né in qualità di querelante privato né per violazione di diritti procedurali. Il ricorrente si è limitato a contestare la motivazione di merito della decisione impugnata, il che è inammissibile.
Tuttavia, il reclamo contro la decisione sulle spese del Tribunale superiore è stato parzialmente accolto. Il Tribunale federale ha affermato che il ricorrente, in quanto soccombente nel procedimento di impugnazione, deve sopportare le spese. Il patrocinio di un avvocato da parte del resistente nel procedimento di reclamo è stato ritenuto appropriato, in quanto quest'ultimo, in qualità di profano in…