Fatti
Il ricorrente [X.] aveva presentato il 2 febbraio 2012 una domanda di citazione contro il dott. med. [Y.] al Tribunale cantonale di Glarona e contemporaneamente aveva chiesto misure cautelari. Il Tribunale cantonale aveva dichiarato il ricorrente il 20 novembre 2012 non capace di stare in giudizio per i procedimenti in corso e per tutti i procedimenti pendenti e futuri relativi a locazione, violazione della personalità e richieste di risarcimento e indennizzo. I procedimenti erano stati sospesi. Il ricorrente aveva presentato ricorso contro questa decisione e aveva chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale superiore del Canton Glarona.
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso e ha annullato la sentenza del Tribunale superiore del Canton Glarona nella misura in cui aveva dichiarato il ricorrente non capace di stare in giudizio in altri procedimenti oltre a quelli ZG.2012.00159 e ZG.2012.00160. I procedimenti ZG.2012.00159 e ZG.2012.00160 rimangono sospesi fino a quando l'autorità di protezione degli adulti non si sarà pronunciata sulla loro ripresa, ma al massimo per tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa sentenza.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che il ricorso in materia civile è inammissibile poiché il valore della controversia non raggiunge i 30'000 franchi. Tuttavia, il ricorso è stato accolto come ricorso di diritto costituzionale sostitutivo. Il Tribunale federale ha esaminato se il giudice di primo grado aveva negato legittimamente la capacità processuale del ricorrente e se i procedimenti erano stati sospesi legittimamente.
Il Tribunale federale ha stabilito che il giudice di primo grado ha frainteso i principi della capacità processuale. La capacità processuale è una condizione processuale e deve essere verificata d'ufficio. La legge non specifica se e in quali condizioni il tribunale debba richiedere una perizia medica per valutare la capacità processuale. Tuttavia, il Tribunale federale ha stabilito che il giudice di primo grado ha negato…