Art. 398 CC
Curatela generale
1 Una curatela generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento.
2 La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche.
3 L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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12 citazioni
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2DTF 38_I_2991 citazioni05/06/1912 · 1 citazioni
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3Responsabilità degli organi di tutela (art. 426 segg0 citazioni
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4Art. 5 cpv. 2 LAVS. - L'esercizio di una funzione dell'amministrazione pubblica non è necessariamente attività dipendente (indicazioni precisanti la giurisprudenza). - La mercede assegnata dall'autorità tutoria giusta l…0 citazioni
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5DTF 77_III_560 citazioni12/05/1951 · 0 citazioni
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6DTF 50_II_4360 citazioni04/12/1924 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni27/03/2015 · 4 citazioni de
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Prozessfähigkeit (Persönlichkeitsverletzung etc.)4 citazioni
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3 citazioni10/03/2014 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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