Fatti

Il ricorrente [X.] e sua moglie [A.] vivono separati dal 1° gennaio 2009. Nel quadro delle controversie di diritto di famiglia tra loro, sono state presentate diverse denunce penali, tra cui quella di [X.] contro sua moglie. Il pubblico ministero ha archiviato il procedimento penale il 19 aprile 2013 e ha ripartito le spese del procedimento in base all'onere di indagine sostenuto. Il ricorrente ha presentato ricorso contro la decisione di archiviazione e ha chiesto che le spese del procedimento relative ai reati oggetto di denuncia fossero poste a carico dello Stato.

Il Tribunale cantonale di Lucerna ha respinto il ricorso il 10 ottobre 2013. Il ricorrente ha presentato ricorso in materia penale e ha chiesto che la decisione del Tribunale cantonale di Lucerna del 10 ottobre 2013 fosse annullata e che la ripartizione delle spese tra reati oggetto di denuncia e reati officiosi fosse rideterminata.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che il ricorrente è direttamente interessato dalla decisione sulle spese della precedente istanza e ha un interesse giuridicamente protetto alla sua abolizione. La legittimazione a ricorrere è data e il ricorso è ammissibile in linea di principio.

Tuttavia, il Tribunale ha deciso di non entrare nel merito del ricorso nella misura in cui il ricorrente chiede una nuova ripartizione delle spese tra reati oggetto di denuncia e reati officiosi. Si tratta di una nuova richiesta non presentata nel precedente procedimento cantonale e quindi inammissibile.

Il Tribunale ha stabilito che le spese del procedimento relative ai reati archiviati non possono essere poste a carico della ricorrente 2 in quanto persona accusata, poiché non sussiste un comportamento civilmente colpevole da parte sua.

Il Tribunale ha deciso che la ripartizione delle spese relative ai reati…