Fatti
Il ricorrente [A.] presentò il 21 marzo 2013 una denuncia penale contro [B.] per diffamazione e calunnia. L'ufficio del pubblico ministero di Lucerna avviò un'indagine penale e la sospese il 16 luglio 2013, poiché [B.] aveva fornito la prova della verità delle sue dichiarazioni lesive dell'onore. Il ricorrente presentò un ricorso contro la sospensione del procedimento, che il Tribunale cantonale di Lucerna non accolse per mancanza di legittimazione. Il ricorrente chiede di annullare la decisione presidenziale e di ingiungere all'autorità inferiore di accogliere il ricorso.
L'Alta procura pubblica e il Tribunale cantonale di Lucerna chiedono il rigetto del ricorso. Il convenuto rinuncia a presentare osservazioni.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso, poiché il ricorrente ha lamentato la violazione di diritti che gli spettano come parte del procedimento. Il ricorrente contesta che l'autorità inferiore abbia negato la sua legittimazione, poiché è partita dal presupposto, errato, di un rinuncia alla qualità di parte privata.
Il Tribunale federale ha esaminato se il ricorrente, firmando un modulo per reati su querela, avesse rinunciato ai suoi diritti come parte privata. Tuttavia, il modulo era incompleto e mal progettato, e il ricorrente non poteva rinunciare chiaramente ai diritti civili senza rinunciare ai diritti di parte lesa.
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