Fatti
[X.] (ricorrente) e la sua società [Z.] erano parti di un contratto di locazione con [A.Y.] e [B.Y.] (controricorrenti). [A.Y.] ha presentato due domande di conciliazione contro il ricorrente per morosità nel pagamento del canone di locazione e danni causati dal conduttore. Il ricorrente e la sua società hanno quindi presentato domande di conciliazione e hanno chiesto una riduzione del canone di locazione. Il conduttore (ricorrente) ha presentato il 2 agosto 2012 una richiesta di ricusazione contro il presidente dell'ufficio di conciliazione. Quest'ultimo ha respinto i motivi di ricusazione in un'ordinanza del 11 settembre 2012, ma ha convocato le parti all'udienza di conciliazione, che sarebbe stata presieduta da un sostituto.
Il ricorrente ha quindi presentato reclamo al Tribunale cantonale di Basilea Campagna, chiedendo che l'ufficio di conciliazione fosse obbligato a emettere una decisione impugnabile sulla richiesta di ricusazione del 2 agosto 2012. Tuttavia, il Tribunale cantonale non è entrato nel merito del reclamo, in quanto il presidente dell'ufficio di conciliazione si era ricusato spontaneamente per l'udienza decisiva, e quindi non vi era stato diniego o ritardo di giustizia.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se il ricorrente avesse un interesse giuridico attuale e pratico alla valutazione del reclamo. È giunto alla conclusione che non fosse il caso, in quanto il procedimento di conciliazione era già concluso. L'autorizzazione a procedere è stata concessa ai controricorrenti e i procedimenti in cui il ricorrente figurava come attore sono stati stralciati per mancata…