Fatti

- [A.] (attore) dispone di un deposito titoli presso la Banca [X. AG] (convenuta), che ha gestito il patrimonio in base a contratti di gestione patrimoniale. - L'attore ha sostenuto che la convenuta è obbligata a restituirgli le commissioni di distribuzione (commissioni di gestione del portafoglio) che ha ricevuto dai fornitori di fondi. - Il Tribunale cantonale ha obbligato la convenuta a restituire le commissioni di gestione del portafoglio che aveva ricevuto da fornitori di prodotti esterni al gruppo, ma non quelle ricevute da società del gruppo.

Legge

- Il Tribunale federale ha stabilito che l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 400 cpv. 1 CO non riguarda solo i valori patrimoniali che il mandatario riceve direttamente dal mandante, ma anche i vantaggi indiretti che gli derivano dall'esecuzione del mandato da parte di terzi. - È decisivo se la liberalità di un terzo comporta il rischio che il mandatario non possa tenere sufficientemente conto degli interessi del mandante. Ciò vale per le…