Fatti

[S.] ha conseguito il dottorato in giurisprudenza presso l'Università [X.] nel 19... Successivamente, ha percepito indennità giornaliere dall'assicurazione contro la disoccupazione ed era assicurata presso la Fondazione Istituto di previdenza professionale obbligatoria LPP. Nel settembre 1999, si è annunciata all'AI per la percezione di prestazioni, citando una psicosi, e ha ricevuto una rendita AI intera a decorrere dal 1° giugno 1999. Nel febbraio 2001, [S.] ha assunto un incarico di giurista presso un Dipartimento federale con un grado di occupazione del 60%, motivo per cui da allora era assicurata presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) per la previdenza professionale. L'AI ha successivamente ridotto la rendita a un quarto e infine l'ha sospesa del tutto. A seguito di un nuovo peggioramento delle condizioni di salute nel marzo 2008, l'AI ha nuovamente riconosciuto a [S.] una rendita AI intera a decorrere dal marzo 2009. [S.] ha quindi fatto causa alla PUBLICA per il pagamento di una rendita d'invalidità, ma il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha respinto la domanda.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo. Ha affermato che per il diritto a una rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 23 lett. a LPP è determinante che l'assicurata fosse assicurata al momento dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa che ha portato all'invalidità. La giurisdizione inferiore ha correttamente stabilito che l'incapacità lavorativa che ha portato all'iniziale…