Fatti
[A.X.] e [B.X.] (ricorrenti) sono i genitori di [C.] (nata nel 1990) e i nonni della figlia [D.] . [C.] è assistita dall'Ufficio Sociale [Y.] (controparte). La controparte ha richiesto ai ricorrenti contributi di assistenza tra parenti per il sostegno di [C.] e della figlia [D.] . I ricorrenti hanno chiesto il rigetto della domanda. Il Tribunale Cantonale di San Gallo ha deciso che la controversia dovesse essere giudicata con procedura semplificata. Contro questa decisione, i ricorrenti hanno presentato ricorso al Tribunale Federale.Legge
Il Tribunale Federale ha deciso che per il diritto di assistenza tra parenti di una persona maggiorenne si deve applicare la procedura ordinaria ai sensi degli artt. 219 ss. CPC. L'art. 329 cpv. 3 CC non contiene alcun rinvio alla procedura semplificata di cui agli artt. 295 ss. CPC, prevista per le questioni relative ai…