Fatti

[X.] (nato nel 1965) e [Y.] (nata nel 1964) si sono sposati il 14 settembre 1990 e hanno quattro figli in comune. Con sentenza del 2 novembre 2005, il matrimonio è stato sciolto e sono stati regolati la responsabilità genitoriale e il mantenimento dei figli. [X.] è stato condannato a pagare un assegno di mantenimento di CHF 400.-- per ciascuno dei figli che vivono sotto la custodia della madre.

Dopo aver perso il suo posto di lavoro e aver accettato un nuovo impiego con una retribuzione inferiore, [X.] ha presentato una domanda di modifica della sentenza di divorzio presso il Tribunale distrettuale di Arbon il 29 gennaio 2009. Egli ha chiesto una riduzione degli assegni di mantenimento per i figli.

Il Tribunale cantonale di Turgovia ha accolto parzialmente la domanda di modifica e ha revocato retroattivamente a partire da febbraio 2009 l'obbligo di [X.] di versare l'indennità di formazione per [B.] . Per il resto, la domanda di modifica è stata respinta.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che i presupposti per una modifica della sentenza di divorzio sono soddisfatti, in quanto il reddito del ricorrente si è ridotto in modo significativo e duraturo. Tuttavia, questa riduzione del reddito non comporta uno squilibrio eccessivo tra le parti, in quanto anche il fabbisogno del ricorrente è diminuito.

Nella rideterminazione del mantenimento, possono essere adeguati anche i parametri rimasti invariati, come i costi abitativi, se…