Fatti

La cooperativa [X.] è stata fondata nel 1983 e nei primi anni aveva 8-12 membri. Nel corso del tempo, tuttavia, il numero di membri è diminuito costantemente, fino a raggiungere solo 4 membri. I due attori [B.] e [C.] hanno quindi richiesto lo scioglimento della cooperativa. Il Tribunale distrettuale di Winterthur ha accolto la domanda e ha ordinato lo scioglimento e la liquidazione della cooperativa. La cooperativa ha presentato ricorso al Tribunale cantonale di Zurigo, che ha confermato lo scioglimento. Contro questa sentenza è stato presentato il presente ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso. Esso afferma che per le cooperative del CO la partecipazione di almeno sette membri costituisce un elemento determinante del concetto. Se il numero di membri scende al di sotto di questa soglia, non si tratta solo di un difetto organizzativo, ma la cooperativa come tale non esiste più materialmente. In questo caso, ai sensi dell'art. 731b cpv. 1 CO, vengono in considerazione solo la possibilità di fissare un termine per il ripristino della situazione legittima o lo scioglimento della società. Poiché un termine sarebbe evidentemente inutile, l'istanza precedente era legittimata a ordinare lo…