Art. 828 CO
1 La società cooperativa è l’unione d’un n. variabile di persone o di società commerciali, organizzata corporativamente, la quale si propone in modo principale l’incremento o la salvaguardia, mediante un’azione comune, di interessi economici dei suoi membri o persegue uno scopo di utilità pubblica.
2 Non è ammessa la costituzione di società cooperative con un capitale anticipatamente determinato.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Interpretazione delle norme della convenzione secondo la sua genesi, la giurisprudenza straniera e i criteri riconosciuti sul piano internazionale (consid. 3)10 citazioni
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2Diritto delle società cooperative3 citazioni
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3DTF 74_I_5172 citazioni01/01/1948 · 2 citazioni
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4Emissione di buoni di partecipazione di una società cooperativa1 citazioni
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5Società cooperativa del diritto delle obbligazioni (art. 828 segg1 citazioni
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6Diritto fiscale cantonale, arbitrio1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Entschädigung für Fluglärm, ausgehend vom Betrieb des Landesflughafens Zürich-Kloten3 citazioni
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Entschädigung für Fluglärm, ausgehend vom Betrieb des Landesflughafens Zürich-Kloten2 citazioni
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
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