Art. 828 CO

1 La società cooperativa è l’unione d’un n. variabile di persone o di società commerciali, organizzata corporativamente, la quale si propone in modo principale l’incremento o la salvaguardia, mediante un’azione comune, di interessi economici dei suoi membri o persegue uno scopo di utilità pubblica.
2 Non è ammessa la costituzione di società cooperative con un capitale anticipatamente determinato.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Interpretazione delle norme della convenzione secondo la sua genesi, la giurisprudenza straniera e i criteri riconosciuti sul piano internazionale (consid. 3)
    · 20/01/1981 · 10 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto delle società cooperative
    · 19/03/1963 · 3 citazioni
  3. 3
    DTF 74_I_517
    01/01/1948 · 2 citazioni
  4. 4
    Emissione di buoni di partecipazione di una società cooperativa
    · 28/04/2014 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    Società cooperativa del diritto delle obbligazioni (art. 828 segg
    · 25/05/2012 · 1 citazioni Riassunto
  6. 6
    Diritto fiscale cantonale, arbitrio
    · 16/09/1964 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Entschädigung für Fluglärm, ausgehend vom Betrieb des Landesflughafens Zürich-Kloten
    · 25/04/2018 · 3 citazioni de Riassunto
  • Entschädigung für Fluglärm, ausgehend vom Betrieb des Landesflughafens Zürich-Kloten
    · 19/04/2018 · 2 citazioni de
  • · 14/12/2016 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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