Fatti
Il presente caso riguarda una cooperativa di diritto delle obbligazioni (art. 828 segg. CO) il cui numero di membri è sceso al di sotto del minimo legale di sette (art. 831 cpv. 2 CO). La cooperativa ha contestato la decisione dell'istanza inferiore di ordinarne lo scioglimento, ritenendo che avrebbero dovuto essere adottate misure per ripristinare il numero di membri richiesto.Legge
Il DTF ha ricordato che la cooperativa è una forma di società di persone, in cui l'elemento personale è predominante. Ciò si traduce in particolare nell'esigenza legale di un minimo di sette soci fondatori (art. 831 cpv. 1 CO). Quando il numero di membri scende al di sotto di questa soglia, non si tratta più solo di un difetto di organizzazione, ma la cooperativa ha perso la sua esistenza materiale, anche se sussiste formalmente nel registro di commercio.
Secondo il Tribunale, in tale situazione, sono possibili solo le misure previste agli art. 731b cpv. 1 n. 1 e 3 CO: fissare un termine per ripristinare la situazione legale oppure ordinare lo scioglimento della società. Poiché la cooperativa stessa…