Fatti
L'assicurazione [X.] (attrice, ricorrente) aveva effettuato, in qualità di istituto di assicurazione degli edifici, pagamenti in acconto per un danno da incendio di CHF 256'000 al proprietario del fondo. Successivamente, ha citato in giudizio la società [Y. AG] (convenuta, controparte nel ricorso), ritenuta responsabile dell'incendio, per il rimborso di tale somma. Tuttavia, il Tribunale commerciale di Argovia ha respinto la domanda, in quanto il diritto di regresso dell'assicurazione era prescritto. Contro questa sentenza, l'assicurazione ha presentato ricorso al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha confermato la sentenza di prima istanza. Ha spiegato che il diritto di regresso dell'assicurazione contro il responsabile del danno si basa sull'art. 51 CO e prescrive indipendentemente dal diritto al risarcimento del danneggiato contro il responsabile. Secondo la giurisprudenza costante, il termine di prescrizione per questo diritto di regresso è di un anno, per analogia con le disposizioni sull'arricchimento senza causa (art. 67 CO). La prescrizione inizia a decorrere separatamente per ogni pagamento parziale effettuato dall'assicurazione al…