Fatti

La ricorrente, [X.] , ha subito lesioni alla testa, alle ginocchia, ai gomiti e alle spalle in un incidente stradale il 5 marzo 2009. L'ufficio del pubblico ministero del cantone di Basilea Campagna ha sospeso il procedimento penale contro l'autista del camion con decisione del 6 gennaio 2010 per mancanza di reato. L'indagine penale aperta contro [X.] è stata sospesa il 28 dicembre 2009 dall'ufficio del pubblico ministero. [X.] ha presentato ricorso contro questa sospensione, che il tribunale del procedimento penale del cantone di Basilea Campagna ha respinto con decisione del 5 luglio 2010.

[X.] ha presentato ricorso al Tribunale federale il 5 gennaio 2011 e ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata o una motivazione della decisione che neghi espressamente una colpa penale a suo carico. L'ufficio del pubblico ministero e il tribunale del procedimento penale chiedono entrambi il rigetto del ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ha dovuto esaminare se la ricorrente ha il diritto di presentare ricorso. La legittimazione a presentare ricorso presuppone, in particolare, che la persona che cerca giustizia abbia un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 lett. b LTF). La ricorrente sostiene che la sospensione debba essere confermata, ma sulla base della motivazione che non le si possa addebitare una colpa penale.

Il Tribunale federale ha concluso che la ricorrente non è in linea di principio legittimata a impugnare, con un ricorso in materia penale, una sospensione del procedimento a suo favore, con l'unico obiettivo di ottenere una diversa motivazione giuridica della decisione di sospensione. Le sospensioni definitive del procedimento hanno, secondo il diritto processuale penale svizzero, gli effetti…