Fatti
La [X.] ag (ricorrente) e la [Y. SA] (convenuta) erano coinvolte in una controversia giudiziaria dinanzi al Tribunale superiore del Cantone di Soletta. La convenuta aveva presentato il 9 luglio 2010 una domanda di riapertura provvisoria per Fr. 627'991.35 oltre interessi. L'Ufficio del giudice [Z.] aveva accolto la domanda e la ricorrente aveva interposto ricorso.
Il Tribunale superiore del Cantone di Soletta respinse il ricorso senza dare alla ricorrente la possibilità di replicare alla risposta della convenuta. La ricorrente aveva chiesto il 1° dicembre 2010 la fissazione di un termine per la replica, ma il Tribunale superiore rifiutò, poiché la decisione nella causa era già stata emessa.
La ricorrente presentò ricorso al Tribunale federale e lamentò una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e dell'art. 6 n. 1 CEDU, poiché le era stato negato il diritto di replica.
Legge
Il Tribunale federale esaminò il ricorso e concluse che l'autorità inferiore aveva violato il diritto della ricorrente di replica. Il Tribunale stabilì che la ricorrente aveva chiesto immediatamente dopo la ricezione della risposta di fissare un termine per la replica e che il Tribunale superiore non aveva accolto la richiesta.
Il Tribunale federale ritenne che la violazione del diritto di replica non potesse essere giustificata dall'art. 84 cpv. 2 LEF, secondo cui il giudice deve decidere entro cinque giorni dalla ricezione della risposta. Questo termine è una norma di procedura che deve…