Fatti

Il Tribunale cantonale di Lucerna ha condannato il ricorrente [X.] il 20 maggio 2010 per bancarotta fraudolenta reiterata, frode al pignoramento reiterata, falsificazione di documenti reiterata, ottenimento fraudolento di una falsa certificazione, appropriazione indebita reiterata, tentativo di appropriazione indebita reiterato e frode fiscale reiterata a una pena detentiva di 2 anni e 10 mesi, di cui 12 mesi senza condizionale. Il ricorrente ha presentato ricorso in materia penale chiedendo l'annullamento della sentenza, l'assoluzione per i fatti di cui ai fasc. 4-7, 11 e 16-21 e il rinvio del caso all'istanza precedente per la determinazione della pena.

Legge

1. Riguardo ai fatti di cui ai fasc. 4-7: L'istanza precedente ha accertato i fatti in modo non arbitrario e non ha violato il principio "in dubio pro reo". Il ricorrente non ha dimostrato che la valutazione delle prove fosse manifestamente insostenibile. Le condanne per bancarotta fraudolenta e falsificazione di documenti sono conformi al diritto federale. 2. Riguardo ai fatti di cui al fasc. 11 (appropriazione indebita): L'istanza precedente ha accertato i fatti anche in questo caso in modo non arbitrario. Nella misura in cui ha ritenuto, a favore del ricorrente, che la società [A. AG] fosse proprietaria dei veicoli n. 3240 e 3235, ha potuto senza arbitrio presumere che egli non ne fosse consapevole e abbia erroneamente ritenuto che la società di leasing ne fosse rimasta proprietaria. 3. Riguardo ai fatti di cui ai fasc. 16-21 (frode fiscale): L'istanza precedente ha violato il diritto federale nella misura in cui ha ritenuto integrata la fattispecie di…