Fatti
La sig.ra [S.] , nata nel 1956, ha presentato domanda di rendita all'Assicurazione Invalidità (AI) nel giugno 2007. Il 5 marzo 2010, l'Ufficio AI di Berna ha emesso una decisione preliminare di rigetto della prestazione. La sig.ra [S.] si è fatta rappresentare dall'avv. Nicolas De Cet, che ha depositato la procura il 23 marzo 2010. Con decisione del 6 maggio 2010, l'Ufficio AI ha respinto la richiesta di rendita, ma la decisione è stata erroneamente notificata direttamente all'assicurata e non al suo rappresentante legale. Il 7 giugno 2010, la sig.ra [S.] ha informato il suo avvocato della ricezione della decisione, a seguito di che quest'ultimo ha richiesto il 8 giugno 2010 la corretta notifica a lui. L'Ufficio AI ha quindi inviato la decisione all'avvocato l'8 giugno 2010. La sig.ra [S.] ha presentato ricorso tempestivo contro il rigetto della rendita al Tribunale Amministrativo del Cantone di Berna il 8 luglio 2010. Tuttavia, con decisione del 17 agosto 2010, il Tribunale Amministrativo non è entrato nel merito, ritenendo che il ricorso fosse stato presentato in ritardo.Legge
Il Tribunale Federale annulla la decisione di non entrata nel merito e rinvia il caso al Tribunale Amministrativo per una valutazione nel merito del ricorso presentato tempestivamente. Il Tribunale Federale constata che la ricorrente è stata effettivamente svantaggiata dalla notifica difettosa della decisione del 6 maggio 2010 direttamente a lei anziché al suo rappresentante legale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale…