Art. 37 LPGA
Rappresentanza e patrocinio
1 La parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda.
2 L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta.
3 Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante.
4 Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 37 cpv. 4 LPGA: Gratuito patrocinio nella procedura amministrativa di assicurazioni sociali648 citazioni
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2Art. 52 cpv. 3 LPGA: Diritto alle ripetibili nella procedura di opposizione145 citazioni
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3Pertanto l'esame dell'onorario nell'ambito dell'assistenza giudiziaria gratuita non avviene più soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio, bensì anche verificando se le disposizioni determinanti del diritto fede…142 citazioni
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4Natura incidentale della decisione giudiziaria cantonale relativa all'assistenza giuridica nella procedura amministrativa87 citazioni
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5Art. 37 cpv. 1, art. 44 e 61 lett. a LPGA: Diritto all'assistenza legale in occasione di un accertamento medico33 citazioni
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6Diritto a ripetibili nella procedura di preavviso dell'assicurazione per l'invalidità28 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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118 citazioni07/04/2017 · 118 citazioni de
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111 citazioni22/02/2013 · 111 citazioni de
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Invalidenversicherung (Verwaltungsverfahren; unentgeltliche Rechtspflege)94 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.