Fatti

I ricorrenti, [X.] e [Y.] , hanno presentato opposizione il 10 novembre 2008 contro le decisioni di tassazione supplementare e le decisioni di penalità emesse il 7 ottobre 2008 per le imposte cantonali e federali del 2006. L'ufficio delle imposte del cantone di Soletta non ha preso in considerazione l'opposizione, poiché il termine per l'opposizione non era stato rispettato. Il tribunale cantonale delle imposte di Soletta ha respinto il ricorso presentato contro tale decisione. I ricorrenti hanno chiesto al Tribunale federale di annullare la sentenza del tribunale cantonale e di ingiungere all'autorità fiscale di prendere in considerazione l'opposizione.

I ricorrenti sostenevano che la loro opposizione era stata presentata tempestivamente, poiché avevano ritirato le decisioni di tassazione e le decisioni di penalità solo la settimana successiva. Tuttavia, l'ufficio delle imposte e il tribunale cantonale hanno ritenuto che la spedizione contenente le decisioni contestate fosse stata depositata nella cassetta postale dei ricorrenti il 10 ottobre 2008 e che queste fossero state quindi notificate regolarmente.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se il termine per l'opposizione fosse stato rispettato. Ha stabilito che la notificazione delle decisioni di tassazione e delle decisioni di penalità era avvenuta il 10 ottobre 2008, quando la spedizione era stata depositata nella cassetta postale dei ricorrenti. I ricorrenti non sono stati in grado di dimostrare di aver svuotato la loro cassetta postale solo la settimana successiva.

Il tribunale ha ritenuto che il termine di 30 giorni di cui all'art. 132 comma 1 LIFD fosse iniziato a…