Fatti

Il ricorrente [X.] è stato riconosciuto colpevole di costrizione e di grave violazione delle norme sulla circolazione stradale, entrambi commessi in legittima difesa scusabile, dal Presidente del Tribunale penale di Basilea Città il 30 novembre 2007 e condannato a una pena pecuniaria condizionale di 7 aliquote giornaliere da Fr. 250.--. In seguito all'appello di [X.] , il Tribunale d'appello del Cantone di Basilea Città ha confermato la sentenza di primo grado il 29 aprile 2009. Con ricorso in materia penale del 3 luglio 2009, [X.] ha chiesto di essere assolto dall'accusa di costrizione e di violazione delle norme sulla circolazione stradale, oppure in subordine di annullare la sentenza del Tribunale d'appello e di rinviare il caso alla prima istanza per una nuova decisione.

Legge

Il Tribunale federale ha parzialmente annullato la sentenza del Tribunale d'appello e rinviato il caso alla prima istanza per una nuova valutazione della commisurazione della pena. Ha affermato che, sebbene il ricorrente debba essere punito per grave violazione delle norme sulla circolazione stradale ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, deve essere assolto dall'accusa di costrizione ai sensi dell'art. 181 CP. La limitazione della libertà di azione del ciclista [Y.] era…