Fatti

- [A.] e [B.] , cittadini etiopi, sono entrati in Svizzera senza passaporto e visto nel 1995 e hanno presentato una domanda d'asilo. Le loro domande d'asilo sono state respinte in modo definitivo nel 1996 e 1997. - Durante un procedimento penale in corso per soggiorno illegale in Svizzera, [A.] e [B.] hanno presentato una seconda domanda d'asilo nel 2006. L'Ufficio federale per la migrazione (UFM) ha riconosciuto loro lo status di rifugiato nel 2007 a causa di motivi di fuga sopravvenuti, ma ha respinto le loro domande e ha ordinato il loro allontanamento dalla Svizzera. L'esecuzione dell'allontanamento è stata tuttavia sospesa a favore di un'ammissione provvisoria a causa dell'inammissibilità. - Il Tribunale superiore di Lucerna ha assolto [A.] e [B.] dall'accusa di soggiorno illegale in Svizzera, in quanto ha ritenuto che gli elementi rilevanti per il riconoscimento dello status di rifugiato potrebbero essere esistiti già all'inizio del periodo di reato contestato dal 7 gennaio 2004 al 30 settembre 2005.

Legge

- Il Tribunale federale conferma la decisione del Tribunale superiore. Anche se lo status di rifugiato è stato accertato in modo definitivo solo nel…