Fatti
Il caso riguarda l'apertura di un'inchiesta penale contro il medico Dr. [Y.] in relazione alla dimissione del delinquente affetto da disturbi psichici [Z.] dalla detenzione assistenziale. [Z.] aveva ucciso un tassista poco dopo essere stato dimesso.
La Procura Pubblica IV del Cantone di Zurigo ha chiesto l'apertura di un'inchiesta penale per omicidio colposo nei confronti di vari funzionari e giudici coinvolti nel caso di [Z.] . Tuttavia, la Camera d'Accusa del Tribunale Superiore non è entrata nel merito della richiesta nei confronti del medico Dr. [Y.] , in quanto quest'ultimo non era un funzionario ai sensi dell'art. 110 cpv. 3 CP.
Contro questa decisione hanno fatto ricorso la Procura Pubblica, la madre della vittima e il suo partner, nonché il Dr. [Y.] . La Camera Civile del Tribunale Superiore ha annullato la decisione e ha aperto un'inchiesta penale contro il Dr. [Y.] .
Legge
Il Tribunale Federale non è entrato nel merito del ricorso del Dr. [Y.] . Ha affermato che l'apertura di un procedimento penale non costituisce uno svantaggio di natura giuridica che non possa essere rimediato con una decisione finale favorevole. Inoltre, l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, che permette l'impugnazione di decisioni incidentali per evitare i costi, non è applicabile nel processo penale. Il…