Fatti

Il ricorrente [A.X.] gestisce un'azienda agricola a [C.] . Viveva lì con sua moglie, i figli comuni e il figliastro. Dal 21 gennaio 2002 al 2 maggio 2005 viveva anche sua figliastra [Y.] . [A.X.] è stato accusato di aver abusato sessualmente di [Y.] , di averla aggredita fisicamente e verbalmente e di averla costretta a prestazioni lavorative eccessive. Il Tribunale distrettuale di [C.] ha condannato [A.X.] per ripetuta violazione dei doveri di cura ed educazione ai sensi dell'art. 219 CP, ma lo ha assolto dalle altre accuse. Il Tribunale cantonale di Appenzello Interno ha confermato questa sentenza.

Legge

Il Tribunale federale ritiene la condanna legittima. Il Tribunale cantonale ha potuto basarsi sulle dichiarazioni della vittima, ritenute credibili, secondo le quali il ricorrente l'ha sottoposta per anni a un lavoro eccessivo e l'ha maltrattata verbalmente e fisicamente. Ciò integrava l'elemento oggettivo dell'art. 219 CP, in quanto il comportamento del ricorrente era idoneo a causare un pericolo concreto per lo sviluppo fisico e psichico della vittima. È stata inoltre riconosciuta la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo eventuale, in quanto il ricorrente doveva rendersi…