Art. 219 CP
Violazione del dovere d’assistenza o educazione
1 Chiunque viola o trascura il suo dovere d’assistenza o educazione verso un minorenne e in tal modo ne espone a pericolo lo sviluppo fisico o psichico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Violazione del dovere d'assistenza o educazione24 citazioni
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2Violazione del dovere di assistenza o educazione, coazione sessuale e violenza carnale; concorso improprio14 citazioni
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3Violazione del dovere d'assistenza o educazione (art. 219 CP); prescrizione dell'azione penale, unità giuridica d'azione (art. 98 lett. b CP)5 citazioni
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4Sequestro di persona e rapimento5 citazioni
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5DTF 47_I_4470 citazioni12/11/1921 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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12 citazioni
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Mehrfache Vergewaltigung, Drohung, Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht; Willkür6 citazioni
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Violazione del dovere di assistenza ed educazione, messa in pericolo della vita, coazione; commisurazione della pena3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.