Fatti

Il 10 aprile 2000, il Tribunale federale ha emesso una sentenza (DTF 126 IV 136) in una controversia tra il datore di lavoro ([Y.]) e LNA Procura pubblica del Canton Vaud. Il datore di lavoro, cittadino portoghese, aveva assunto una giovane donna (X., nata nel 1977) per occuparsi dei suoi due figli. X. era stata alloggiata nella stanza dei bambini, condividendo addirittura un letto con uno di loro a partire dal Natale 1993. Era sottoposta a condizioni di lavoro e di vita estremamente difficili: assenza di giorni di riposo, divieto di uscire da sola, privazione di denaro e restrizioni progressive (divieto di guardare LNA televisione a partire da gennaio 1994, coricarsi contemporaneamente ai bambini). I datori di lavoro non l’avevano assicurata contro le malattie e non avevano intrapreso alcuna procedura per regolarizzare il suo soggiorno o il suo lavoro in Svizzera.

Inoltre, il datore di lavoro aveva commesso ripetute aggressioni sessuali nei confronti di X. tra aprile e agosto 1994, comprese violenze sessuali, stupri, fellatio forzate, violenze fisiche e costrizioni sessuali sotto minaccia. Il Tribunale penale del distretto di B. aveva condannato [Y.] per lesioni personali semplici aggravate, costrizione sessuale, stupro, violazione del dovere di assistenza o di educazione (Art. 219 CP) e violazione della legge sul soggiorno degli stranieri. Era stato condannato a tre anni di reclusione e all’espulsione dal territorio svizzero per dieci anni. LNA Corte di cassazione penale del Tribunale cantonale vodese aveva parzialmente accolto il ricorso di [Y.], subordinando l’espulsione a una sospensione di cinque anni. [Y.] aveva proposto ricorso di nullità dinanzi al Tribunale federale, che lo aveva parzialmente accolto.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato LNA questione della concorrenza tra l’Art. 219 CP (violazione del dovere di assistenza o di educazione) e le infrazioni sessuali (Art. 189 e 190 CP). Il datore di lavoro contestava LNA sua condanna per violazione del dovere di assistenza o di educazione, sostenendo che tale reato fosse assorbito dalle infrazioni sessuali, poiché queste ultime avevano già messo in pericolo lo sviluppo fisico e psichico della vittima.

Il Tribunale ha ricordato che l’Art. 219 CP tutela lo sviluppo fisico e psichico dei minori di età inferiore ai 18 anni. Si tratta di un delitto di pericolo concreto, in cui non è necessario che si verifichi un risultato dannoso, ma è sufficiente che LNA semplice possibilità di un pregiudizio appaia verosimile nel caso concreto. Il Tribunale ha altresì sottolineato che LNA dottrina è divisa sulla questione della concorrenza tra l’Art. 219 CP e le infrazioni sessuali. Alcuni autori ritengono che l’Art. 219 CP sia sussidiario, mentre altri sostengono che si applichi solo se il comportamento illecito va oltre l’atto lesivo dell’integrità sessuale e mette in pericolo LNA vittima in modo più ampio.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che gli atti sessuali commessi dal datore di lavoro nei confronti della vittima, per…