Art. 328 CO

1 Nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare, deve vigilare affinché il lavoratore non subisca molestie sessuali e, se lo stesso fosse vittima di tali molestie, non subisca ulteriori svantaggi.
2 Egli deve prendere i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle condizioni dell’azienda o dell’economia domestica, che l’esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita, della salute e dell’integrità personale del lavoratore, in quanto il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentano equamente di pretenderlo.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Disdetta abusiva; dovere di assistenza del datore di lavoro
    · 20/12/2005 · 141 citazioni Riassunto
  2. 2
    Mobbing; disdetta abusiva; lesione della personalità; riparazione morale (art. 336 CO, art. 328 CO e art. 49 CO)
    · 13/10/1998 · 109 citazioni
  3. 3
    Contratto di lavoro; disdetta abusiva; esercizio di un diritto costituzionale
    · 07/09/2004 · 35 citazioni Riassunto
  4. 4
    Obbligo di assistenza del datore di lavoro; protezione della salute del lavoratore
    · 08/02/2006 · 24 citazioni Riassunto
  5. 5
    · 17/12/2002 · 21 citazioni Riassunto
  6. 6
    Rescissione immediata del contratto di lavoro ingiustificata (art. 337c CO); lesione dei diritti della personalità (art. 328 CO); perdita di guadagno (art. 97 CO)
    · 22/04/2009 · 10 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.