Art. 328 CO
1 Nei rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore, avere il dovuto riguardo per la sua salute e vigilare alla salvaguardia della moralità. In particolare, deve vigilare affinché il lavoratore non subisca molestie sessuali e, se lo stesso fosse vittima di tali molestie, non subisca ulteriori svantaggi.
2 Egli deve prendere i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica ed adeguati alle condizioni dell’azienda o dell’economia domestica, che l’esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita, della salute e dell’integrità personale del lavoratore, in quanto il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentano equamente di pretenderlo.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Disdetta abusiva; dovere di assistenza del datore di lavoro141 citazioni
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2Mobbing; disdetta abusiva; lesione della personalità; riparazione morale (art. 336 CO, art. 328 CO e art. 49 CO)109 citazioni
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3Contratto di lavoro; disdetta abusiva; esercizio di un diritto costituzionale35 citazioni
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4Obbligo di assistenza del datore di lavoro; protezione della salute del lavoratore24 citazioni
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6Rescissione immediata del contratto di lavoro ingiustificata (art. 337c CO); lesione dei diritti della personalità (art. 328 CO); perdita di guadagno (art. 97 CO)10 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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33 citazioni
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Öffentliches Personalrecht (ordentliche Kündigung)32 citazioni
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22 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.