Fatti

A. (attore) lavorava dal 1° ottobre 2001 per la B. AG (convenuta) come meccanico sperimentale. Il 7 aprile 2003 la convenuta ha licenziato il rapporto di lavoro "ordinariamente al 30 giugno 2003". A., che soffre di una grave allergia al fumo, aveva già prima del licenziamento, con azione del 17 febbraio 2003 presso il Tribunale del lavoro di Zurigo, richiesto l'attuazione di un divieto di fumo completo in tutti gli ambienti del suo luogo di lavoro. Dopo il licenziamento, A. ha modificato le sue richieste e ha chiesto alla convenuta un risarcimento per licenziamento abusivo ai sensi dell'art. 336a CO per un importo di Fr. 10'800.-, corrispondente a due mensilità.

Legge

Il Tribunale federale afferma che il datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell'art. 328 cpv. 1 CO, a rispettare e proteggere i beni della personalità del lavoratore e a tenere debitamente conto della sua salute. Il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie per la protezione della vita e della salute dei lavoratori, applicabili secondo lo stato della tecnica e adeguate alle condizioni dell'azienda, nella misura in cui possano essere ragionevolmente pretese in considerazione del singolo rapporto di lavoro e della natura della prestazione lavorativa (art. 328 cpv. 2 CO).

Il Tribunale federale ritiene che la prima istanza abbia frainteso la situazione giuridica, assumendo che la convenuta avesse assolto sufficientemente al suo dovere di cura con i divieti di fumo ordinati, sebbene sia accertato che il ricorrente, in quanto allergico, fosse…