Fatti

La [X. AG] (locatrice) aveva stipulato con contratto di locazione del 17 luglio 2004 l'hotel/ristorante [Y.] , compresa un'appartamento a Engelberg, con [A.] e [B.] (conduttori). Il 15 dicembre 2005, la locatrice comunicò il recesso dei contratti di locazione relativi all'hotel/ristorante e all'appartamento con decorrenza 15 luglio 2006, con il motivo del fabbisogno proprio. I conduttori impugnarono il recesso dinanzi all'autorità di conciliazione e chiesero, in via subordinata, la proroga del rapporto di locazione di quattro anni.

L'autorità di conciliazione stabilì che il rapporto di locazione/pensione sarebbe durato fino al 30 giugno 2010. La locatrice propose ricorso al presidente del tribunale cantonale II, che accolse la domanda e dichiarò il recesso valido. La commissione di appello del cantone Obwalden annullò la decisione del presidente del tribunale cantonale e dichiarò il recesso invalido.

La locatrice propose ricorso in materia civile al Tribunale federale, che respinse il ricorso, nella misura in cui era ammissibile.

Legge

Il Tribunale federale affermò che l'autorità inferiore non aveva distribuito erroneamente l'onere della prova. Il recesso era invalido poiché la locatrice non aveva dimostrato il fabbisogno proprio. L'autorità inferiore aveva giustamente ritenuto che la locatrice non avesse reso credibile il fabbisogno proprio.

Il Tribunale federale sottolineò che il recesso poteva essere impugnato se violava il principio di buona fede. Il recesso doveva essere motivato su richiesta. Un recesso era contrario alla buona fede se veniva espresso senza un interesse…