Fatti
Il presente caso riguarda un procedimento penale aperto a seguito di un'alterco tra due vicine, A. (la ricorrente) e B. Il 7 marzo 2022, l'ufficio del pubblico ministero del distretto di Limmattal/Albis ha organizzato una seduta di conciliazione durante la quale le parti hanno concluso un accordo amichevole. Quest'ultimo prevedeva in particolare che B. versasse ad [A.] un importo di 1'000 CHF in quattro rate mensili di 250 CHF, e che entrambe le parti ritirassero le rispettive denunce penali.
Il 31 marzo 2022, l'ufficio del pubblico ministero ha ordinato l'archiviazione del procedimento penale contro [A.] per diffamazione, ecc. Ha posto le spese a carico dello Stato e non ha accordato alcun indennizzo né riparazione morale alla ricorrente, con la motivazione che essa aveva rinunciato a qualsiasi pretesa supplementare.
La ricorrente ha quindi presentato un reclamo presso il Tribunale cantonale di Zurigo, chiedendo che le venisse accordato un indennizzo di 1'901.30 CHF IVA inclusa. Il Tribunale cantonale ha respinto tale reclamo.
La ricorrente ha infine adito il Tribunale federale, che ha respinto il suo ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che quando il procedimento penale viene archiviato a seguito di un accordo amichevole ai sensi dell'art. 316 CPP, l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, che prevede l'indennizzo delle spese processuali, non si applica. Infatti, le parti devono regolare la questione degli indennizzi nell'ambito dell'accordo amichevole stesso.
Secondo l'art. 427 cpv. 3 CPP, le spese processuali sono in linea di principio a carico della Confederazione o del Cantone quando la parte querelante ritira la sua denuncia nell'ambito di un accordo amichevole facilitato dall'ufficio del pubblico ministero. Tuttavia, il cpv. 4 dello stesso…