Art. 316 CPP

1 Se il procedimento concerne reati perseguibili a querela di parte, il pubblico ministero può convocare il querelante e l’imputato a un’udienza di conciliazione. La mancata comparizione del querelante vale quale ritiro della querela.
2 Se entra in considerazione un’impunità a seguito di riparazione secondo l’articolo 53 CP , il pubblico ministero convoca il danneggiato e l’imputato a un’udienza allo scopo di ottenere la riparazione.
3 L’avvenuta conciliazione è messa a verbale e l’accordo è firmato dagli interessati. Il pubblico ministero abbandona quindi il procedimento.
4 Se l’imputato non compare all’udienza di conciliazione di cui al cpv. 1 o 2 oppure l’udienza ha esito negativo, il pubblico ministero apre senza indugio l’istruzione. In casi motivati può obbligare il querelante a prestare entro dieci giorni una cauzione per le spese e le indennità.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Citazione a un'udienza di conciliazione; infrazione perseguibile d'ufficio
    · 05/06/2014 · 4 citazioni Riassunto
  2. 2
    Indennità in caso di abbandono del procedimento a seguito di una conciliazione
    · 29/04/2024 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Einstellung des Strafverfahrens
    · 19/09/2013 · 5 citazioni de Riassunto
  • 19/07/2023 · 2 citazioni de Riassunto
  • Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WBE.2024.362
    WBE.2024.362
    · 12/05/2025 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.