Art. 316 CPP
1 Se il procedimento concerne reati perseguibili a querela di parte, il pubblico ministero può convocare il querelante e l’imputato a un’udienza di conciliazione. La mancata comparizione del querelante vale quale ritiro della querela.
2 Se entra in considerazione un’impunità a seguito di riparazione secondo l’articolo 53 CP , il pubblico ministero convoca il danneggiato e l’imputato a un’udienza allo scopo di ottenere la riparazione.
3 L’avvenuta conciliazione è messa a verbale e l’accordo è firmato dagli interessati. Il pubblico ministero abbandona quindi il procedimento.
4 Se l’imputato non compare all’udienza di conciliazione di cui al cpv. 1 o 2 oppure l’udienza ha esito negativo, il pubblico ministero apre senza indugio l’istruzione. In casi motivati può obbligare il querelante a prestare entro dieci giorni una cauzione per le spese e le indennità.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Citazione a un'udienza di conciliazione; infrazione perseguibile d'ufficio4 citazioni
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2Indennità in caso di abbandono del procedimento a seguito di una conciliazione0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Einstellung des Strafverfahrens5 citazioni
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2 citazioni
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WBE.2024.3621 citazioniWBE.2024.362· 12/05/2025 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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