Fatti

Il caso riguarda l'archiviazione di un procedimento penale da parte del Pubblico Ministero, dopo che il richiedente [X.] non aveva partecipato personalmente, ma solo attraverso il suo difensore, a un'udienza di conciliazione fissata. L'istanza precedente, il Tribunale Superiore del Cantone di Zurigo, aveva respinto il ricorso di [X.] contro l'archiviazione del procedimento.

Il 26 giugno 2012, [X.] aveva presentato una denuncia penale contro [Y.] per minaccia e percosse ovvero lesioni personali. La Procura di Winterthur/Unterland aveva convocato [X.] e [Y.] a un'udienza di conciliazione il 31 ottobre 2012. Tuttavia, [X.] non si era presentato personalmente, ma si era fatto rappresentare da un difensore. Di conseguenza, il 14 novembre 2012 la Procura aveva archiviato il procedimento, ritenendo l'assenza di [X.] come ritiro della denuncia penale.

Contro questa archiviazione del procedimento, [X.] aveva presentato ricorso, respinto dal Tribunale Superiore del Cantone di Zurigo il 1° marzo 2013. Successivamente, [X.] aveva presentato ricorso in materia penale al Tribunale Federale.

Legge

Il Tribunale Federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che, secondo il chiaro tenore letterale dell'art. 316 cpv. 1 del Codice di Procedura Penale Svizzero (CPP), la persona richiedente ha un "obbligo di comparizione effettivo" all'udienza di conciliazione e la rappresentanza è esclusa. Lo scopo dell'udienza di conciliazione è quello di trovare una soluzione extragiudiziale tra le parti, il che richiede un confronto diretto e la partecipazione personale delle parti.

Il…