Fatti

Il ricorrente [A.] ha presentato una denuncia penale il 6 aprile 2021 contro [B.] per diffamazione e insulto. La procura ha convocato le parti a un tentativo di conciliazione, ma [A.] ha più volte chiesto alla procura di revocare tali convocazioni, in quanto non riteneva utile e appropriato concludere un accordo. [A.] non si è presentato all'udienza di conciliazione del 26 novembre 2021. Di conseguenza, la procura ha archiviato il procedimento penale, in quanto ai sensi dell'art. 316 cpv. 1 frase 2 CPP ha considerato la richiesta di procedimento penale come ritirata. Contro questa archiviazione del procedimento, [A.] ha presentato ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che, secondo l'art. 316 cpv. 1 CPP, la conseguenza della mancata comparizione all'udienza di conciliazione della procura è il ritiro della richiesta di procedimento penale. La legge stabilisce per le convocazioni un obbligo formale, incondizionato e personale di comparizione della persona convocata all'udienza di conciliazione. Anche se il ricorrente aveva dichiarato di non essere interessato a un accordo, ciò non cambia il suo obbligo di comparire all'udienza…