Fatti

Il 6 luglio 2012, X. ha presentato denuncia penale contro [A.] per lesioni personali semplici e minacce. La parte lesa è stata citata a comparire in un'udienza di conciliazione fissata per il 19 febbraio 2013 con mandato di comparizione. X. ha fatto sapere che non intendeva ritirare la denuncia penale e non desiderava essere confrontata con l'imputato. Il Ministero pubblico ha mantenuto l'udienza e X. non ha assistito all'udienza di conciliazione.

Con ordinanza del 18 giugno 2013, il Ministero pubblico ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di [A.], considerando che la denuncia di X. doveva essere considerata come ritirata a causa della sua assenza all'udienza di conciliazione.

X. ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale, contestando la decisione di archiviazione e chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se la conciliazione potesse essere disposta per infrazioni perseguibili su denuncia anche se il procedimento comprende altre infrazioni perseguite d'ufficio. La Corte ha considerato che i testi tedesco e italiano dell'art. 316 al. 1 CPP divergono dal testo francese in quanto l'avverbio "esclusivamente" non vi figura.

La Corte ha analizzato la genesi della norma e ha constatato che l'art. 346 del progetto preliminare del Codice di procedura penale svizzero di giugno 2001 non presentava alcuna divergenza tra le tre lingue. La relazione esplicativa relativa all'AP-CPP precisava che il ministero pubblico "può naturalmente procedere a questo tentativo di conciliazione anche nei casi in cui le infrazioni perseguibili su denuncia sono istruite contemporaneamente a infrazioni perseguite d'ufficio".

La Corte ha concluso che la differenza tra i testi francese da un lato, e tedesco e italiano dall'altro, è dovuta a un puro errore nel…