Fatti
Il ricorrente [S.] aveva presentato il 14 maggio 2007 un ricorso contro una decisione dell'ufficio AI del Cantone di Zurigo del 4 aprile 2007, senza allegare l'atto amministrativo impugnato. Il tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo lo invitò a produrre l'atto amministrativo e a perfezionare il ricorso. Dopo che il ricorrente non lo fece entro il termine stabilito, il tribunale delle assicurazioni sociali non entrò nel merito del ricorso. Il ricorrente chiese quindi la restituzione del termine per il perfezionamento della domanda di ricorso, che il tribunale delle assicurazioni sociali respinse.
Il ricorrente presentò un ricorso in materia di diritto pubblico con la domanda di accogliere la sua richiesta di restituzione del termine. L'ufficio AI del Cantone di Zurigo chiese il rigetto del ricorso.
Legge
Il Tribunale federale esaminò l'ammissibilità del ricorso e stabilì che la decisione impugnata del tribunale delle assicurazioni sociali era una decisione finale che chiudeva il procedimento cantonale ai sensi dell'art. 90 LTF. Pertanto, esisteva un oggetto di impugnazione ammissibile contro cui il ricorso in materia di diritto pubblico era aperto.
Il Tribunale federale esaminò l'accertamento dei fatti operato dalla precedente istanza e stabilì che la notifica dell'invito ad ritirare l'atto giudiziario del 24 maggio 2007 era considerata avvenuta. Il ricorrente aveva sostenuto di non aver mai ricevuto un invito postale ad ritirare l'atto, ma ciò non fu considerato provato dalla precedente istanza.
Il Tribunale federale esaminò la censura del ricorrente, secondo cui la precedente istanza avrebbe richiesto da lui una prova rigorosa del mancato ricevimento…