Fatti
Il ricorrente [X.] guidava il 16 ottobre 2005 a 85 km/h su una strada urbana con limite di velocità di 60 km/h. Di conseguenza, l'ufficio della circolazione stradale del Cantone di San Gallo gli ha revocato la patente di guida per tre mesi. Contro questa decisione, [X.] ha presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha concluso che la prima istanza aveva correttamente considerato la tratta come urbana, anche se il limite di velocità segnalato era di 60 km/h. Il superamento del limite di velocità di 25 km/h soddisfa i requisiti oggettivi e soggettivi di grave messa in pericolo del traffico ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr, indipendentemente dalle circostanze concrete. La revoca della patente di guida era quindi giustificata.
Il Tribunale federale ha affermato che la revisione della legge sulla circolazione stradale del 1° gennaio 2005 non ha modificato il concetto di grave messa in…