Fatti

Il ricorrente [X.] è stato riconosciuto colpevole di omicidio di una guardia di confine dal Tribunale dei giurati del Cantone di Zurigo il 4 giugno 2004 ed è stato condannato a 17 anni di reclusione. Questa pena è stata inflitta come pena aggiuntiva alla sentenza del Tribunale di Massa Carrara/I del 2 aprile 1993 e della Corte d'Appello di Genova/I del 26 novembre 1993, nelle quali il ricorrente era stato condannato a 12 anni di reclusione per reati di esplosivi nonché per lesioni personali consumate e tentate. Il ricorrente ha presentato un ricorso di nullità federale contro la sentenza del Tribunale dei giurati, contestando in particolare la determinazione della pena aggiuntiva. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e annullato la sentenza.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che un inasprimento della pena all'ergastolo ai sensi dell'art. 68 cpv. 1 CP è possibile solo se l'autore ha commesso più reati minacciati da tale pena massima. Poiché tuttavia al ricorrente è stato addebitato solo un reato minacciato dalla pena detentiva a vita, cioè l'omicidio, per il quale la giurisdizione inferiore aveva ritenuto adeguata una pena temporanea, un inasprimento della pena all'ergastolo viola il principio di progressione di cui all'art. 68 cpv. 1 CP. Inoltre, la giurisdizione inferiore ha violato il diritto federale infliggendo come pena aggiuntiva la stessa durata di 17 anni di reclusione che aveva ritenuto adeguata per l'omicidio da solo. Ciò contrasta con il principio di progressione,…