Fatti

Il ricorrente [X.] è stato riconosciuto colpevole dal Tribunale superiore del Cantone di Appenzello Esterno in seconda istanza di acquisizione non autorizzata di dati, violazione del segreto aziendale e violazione della Legge federale contro la concorrenza sleale. È stato condannato a una pena detentiva condizionale di sei settimane e a una multa di 1'000 franchi.

Contro questa sentenza, [X.] ha presentato un ricorso per nullità federale al Tribunale federale. Tuttavia, il ricorso è stato presentato solo dopo la scadenza del termine di 30 giorni per il ricorso. [X.] ha quindi chiesto la restituzione del termine di ricorso, in quanto il suo ex rappresentante legale [A.] aveva trascurato il termine a causa di un disturbo della sua salute non percepibile.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto la richiesta di restituzione del termine di ricorso. È giunto alla conclusione che non sussisteva un impedimento involontario ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione giudiziaria federale (OG).

Sebbene il tribunale abbia confermato che uno stato di malattia che rende impossibile qualsiasi azione volta al rispetto del termine può costituire in linea di principio un impedimento involontario, nel caso di specie non è stato possibile dimostrare che la presunta malattia cardiaca di [A.] avesse…