Fatti
[X.] (moglie) e [Y.] (marito) vivono separati dal 1° novembre 2000. Il 21 dicembre 2004 hanno presentato congiuntamente la domanda di divorzio presso il Circondario giudiziario XI Interlaken-Oberhasli e hanno chiesto la regolamentazione delle conseguenze accessorie. Con decisione del 22 giugno 2005, la Presidente del tribunale ha obbligato [X.] a versare a [Y.] un anticipo spese processuali per il procedimento di divorzio in corso pari a Fr. 5'500.--. L'appello presentato da [X.] è stato respinto dal Tribunale superiore del Cantone di Berna il 15 agosto 2005.
[X.] ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo l'annullamento delle decisioni delle istanze precedenti.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico. Ha affermato che l'obbligo di versare un anticipo spese processuali nel procedimento di divorzio debba essere inteso come derivante dagli obblighi matrimoniali, in particolare dall'obbligo di mantenimento e di assistenza. A tal fine, si deve partire dall'effettivo bisogno del richiedente, indipendentemente dall'esistenza di un obbligo di mantenimento al momento della fissazione dell'anticipo. Il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione se l'obbligo di versare…