Fatti
La ricorrente, [X.] , e il convenuto, [Y.] , sono sposati dal 1984 e hanno tre figli. Vivono separati dal ottobre 1998. Il 10 novembre 2004, il marito ha presentato la domanda di divorzio e ha chiesto la regolamentazione giudiziaria delle conseguenze del divorzio. La moglie ha chiesto anch'essa il divorzio e la regolamentazione giudiziaria delle conseguenze del divorzio.
Il 8 aprile 2005, la moglie ha presentato una richiesta di assistenza giudiziaria gratuita e di nomina di un difensore d'ufficio per il procedimento di divorzio. Il presidente del tribunale del distretto III Aarberg-Büren-Erlach ha respinto la richiesta. Il tribunale d'appello del cantone di Berna, camera civile 1, ha respinto il ricorso presentato dalla moglie.
La moglie chiede al Tribunale federale di annullare la decisione del tribunale d'appello e di concedere l'assistenza giudiziaria gratuita per il procedimento davanti al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale esamina se i criteri per determinare la necessità siano stati scelti correttamente e se le disposizioni del diritto federale relative all'obbligo di anticipare le spese processuali siano state applicate correttamente. L'assistenza giudiziaria gratuita può essere richiesta dal coniuge bisognoso solo se l'altro coniuge non è in grado di pagare l'anticipo delle spese processuali o se l'anticipo impostogli non può essere riscosso o solo con difficoltà eccezionali.
Il tribunale d'appello ha stabilito che il marito, sulla base di un esame sommario delle condizioni di reddito e di spesa, è in grado di far fronte alle spese processuali della ricorrente oltre alle proprie. Il marito può pagare l'anticipo delle spese processuali in rate. Il Tribunale federale stabilisce che il marito può pagare l'anticipo delle…