Fatti
Il caso riguarda un ricorrente che aveva parcheggiato il suo veicolo per 37 minuti in uno dei 6 posti auto davanti alle Poste di Liestal, sebbene vi fosse un divieto di parcheggio giudiziale con una durata massima di 15 minuti. Il presidente del tribunale penale del Cantone di Basilea Campagna ha quindi multato il ricorrente per violazione del divieto giudiziale. Il Tribunale cantonale di Basilea Campagna ha confermato la condanna in seconda istanza.
Il ricorrente ha quindi presentato un ricorso di nullità e un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Ha sostenuto che le Poste avrebbero dovuto seguire la via del diritto amministrativo ai sensi dell'art. 2 cpv. 5 LCStr e dell'art. 111 cpv. 2 OSStr per emanare restrizioni al traffico sui loro terreni, invece del divieto giudiziale.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto i ricorsi. Ha affermato che le Poste, in quanto proprietarie dei loro terreni, siano fondamentalmente autorizzate a invocare la tutela penale del possesso ai sensi degli art. 926 e segg. CC per ottenere regolamentazioni del traffico. Le disposizioni del diritto della circolazione stradale (art. 2 cpv. 5 LCStr, art. 111 cpv. 2 OSStr) non obbligano le Poste a seguire necessariamente la via del diritto amministrativo.
Inoltre, il Tribunale federale ha constatato che…