Art. 926 CC
1 Ogni possessore ha il diritto di difendersi con la forza contro l’altrui illecita violenza.
2 Se un fondo gli è tolto violentemente o clandestinamente, egli può riprenderne il possesso espellendone l’usurpatore entro un congruo termine dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
3 Se una cosa mobile gli è tolta violentemente o clandestinamente, egli può toglierla all’usurpatore colto sul fatto e immediatamente inseguito.
4 Le autorità competenti gli garantiscono tempestivamente l’intervento richiesto dalle circostanze. Può farsi ragione da sé soltanto se l’intervento delle autorità non può essere ottenuto tempestivamente e deve astenersi da ogni via di fatto non giustificata dalle circostanze.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 33, 186 CP. 1. Il fatto di trattenersi illecitamente in un luogo assimilato al domicilio ai sensi dell'art. 186 CP non implica un semplice comportamento passivo, bensì un'agressione commessa contro il bene giuridic…6 citazioni
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2Turbativa del possesso; voli e atterraggi di parapendio5 citazioni
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3Protezione del possesso4 citazioni
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4Protezione del possesso (art. 926 sgg4 citazioni
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5Protezione del possesso e della proprietà contro violazioni dei rapporti di vicinato3 citazioni
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61 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni22/03/2010 · 6 citazioni de
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Mehrfache einfache Körperverletzung etc.6 citazioni
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Besitzesschutz, Nachbarrecht3 citazioni
Ultime sentenze del TF
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