Fatti
La fondazione di ricerca [Z.] per la protezione delle piante e le sementi, una fondazione ai sensi dell'art. 80 CC, è stata sciolta e il suo patrimonio è stato trasferito alla fondazione di ricerca [X.] . L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha ridotto la deduzione dell'imposta precedente della fondazione, in quanto essa finanziava parzialmente le prestazioni di ricerca con fondi propri e non le considerava prestazioni a titolo oneroso. La fondazione di ricerca [X.] , in qualità di successore legale, ha presentato reclamo contro questa riduzione.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il reclamo. Ha constatato che la fondazione di ricerca [X.] ha assunto la fondazione di ricerca [Z.] per la protezione delle piante e le sementi con attivi e passivi e, di conseguenza, è subentrata nei suoi diritti e doveri ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 OIVA. Per quanto riguarda la deduzione dell'imposta precedente, il tribunale ha deciso che essa è ammissibile solo per le forniture e le prestazioni di servizi imponibili e che deve esserci un nesso economico oggettivo tra il fatturato in entrata e quello in uscita. Poiché la ricorrente non…