Art. 38 LIVA
Procedura di notifica
1 Se l’imposta calcolata sul prezzo di alienazione secondo l’aliquota legale supera 10 000 franchi o l’alienazione è effettuata a favore di una persona strettamente vincolata, il contribuente deve adempiere il suo obbligo di rendiconto e di pagamento dell’imposta mediante notifica:
- a. in caso di ristrutturazioni conformemente agli articoli 19 o 61 LIFD ;
- b. in caso di altri trasferimenti di un patrimonio o di una parte di esso a un altro contribuente nell’ambito di una costituzione, di una liquidazione, di una ristrutturazione, di un’alienazione di un’attività commerciale o di un negozio giuridico disciplinato dalla legge del 3 ottobre 2003 sulla fusione.
2 Il Consiglio federale può stabilire in quali altri casi va applicata o può essere applicata la procedura di notifica.
3 Le notifiche devono essere effettuate nell’ambito del rendiconto regolare.
4 Applicando la procedura di notifica, l’acquirente riprende per i valori patrimoniali trasferiti la base di calcolo dell’alienante e il coefficiente applicabile alla deduzione dell’imposta precedente.
5 Se nei casi di cui al cpv. 1 la procedura di notifica non è stata applicata e il credito fiscale è coperto da garanzie, la procedura di notifica non può più essere disposta.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Imposta sul valore aggiunto; prestazioni effettuate da un istituto per andicappati55 citazioni
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2Imposta sul valore aggiunto (IVA); evasione fiscale; detenzione di un aereo privato da parte di una società anonima6 citazioni
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3Condizioni alle quali si può dedurre l'imposta precedente (nel caso concreto sull'acquisto di opere d'arte)5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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26 citazioni
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15 citazioni
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11 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.