Fatti
Il ricorrente, un agente di polizia, è stato condannato dall'ufficio del giudice di polizia della città di Zurigo a una multa di Fr. 500.-- per molestie sessuali ai sensi dell'art. 198 cpv. 2 CP. La controparte, una poliziotta cantonale, aveva accusato il ricorrente di averla molestata verbalmente in modo sessuale più volte nell'estate del 2002. Il ricorrente ha presentato opposizione contro l'ordinanza di multa, a seguito della quale l'ufficio del giudice di polizia ha integrato l'inchiesta. Il giudice monocratico del tribunale distrettuale di Zurigo ha confermato la multa e ha condannato il ricorrente al pagamento di un risarcimento di Fr. 1'000.-- in favore della controparte. Il ricorrente ha presentato un ricorso di nullità presso il tribunale superiore del Cantone di Zurigo, che è stato respinto.Legge
Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che non vi è stata né una violazione del diritto all'informazione ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 Cost. e dell'art. 6 n. 3 lett. a CEDU, né una valutazione…