Art. 198 CP
Molestie sessuali
1 Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, scritti o immagini, molesta sessualmente una persona, è punito, a querela di parte, con la multa.
2 L’autorità competente può obbligare l’imputato a seguire un programma rieducativo. Se l’imputato porta a termine il programma, il procedimento è abbandonato.
3 L’autorità competente decide in merito ai costi del procedimento e a eventuali pretese della parte civile.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Atti sessuali con persone minori di 16 anni e coazione sessuale; baci64 citazioni
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2Molestie sessuali mediante vie di fatto56 citazioni
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3Presupposti per la segnalazione di divieti di entrata nel sistema d'informazione Schengen (SIS)15 citazioni
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4Lo "stealthing" (ovvero consumare un rapporto sessuale non protetto all'insaputa e contro la volontà dichiarata del partner) adempie la fattispecie di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resis…8 citazioni
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5Grave violazione dei buoni costumi e della decenza in luoghi pubblici (art. 19 del diritto penale del Cantone Appenzello Esterno), "escursionismo naturistico"; competenza legislativa dei Cantoni in materia di contravven…6 citazioni
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63 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Mehrfache sexuelle Handlungen mit einem Kind, mehrfache sexuelle Nötigung, mehrfache sexuelle Belästigung20 citazioni
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Sexuelle Belästigung; Entschädigung14 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.