Fatti
Il 6 gennaio 1996, l'imputato A. portò una bambina B., che non conosceva, negli spazi posteriori di un chiosco di kebab a Zurigo. Le diede della cioccolata e poi eseguì diversi atti sessuali, tra cui abbracci, baci sulla bocca e tentativi di bacio con la lingua. La bambina era intanto come paralizzata e non poteva sottrarsi. Il tribunale distrettuale di Zurigo condannò A. per atti sessuali con minori (Art. 187 n. 1 cpv. 1 CP) e costrizione sessuale (Art. 189 cpv. 1 CP) a cinque mesi di carcere con la condizionale e al pagamento di 1'000 franchi di risarcimento a B. La Corte superiore del Cantone di Zurigo confermò la sentenza il 3 luglio 1997. A. presentò un ricorso di annullamento federale, che fu respinto dal Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale confermò la valutazione giuridica del giudice di primo grado, secondo cui le azioni dell'imputato devono essere qualificate come atti sessuali ai sensi dell'Art. 187 n. 1 cpv. 1 CP e come costrizione sessuale ai sensi dell'Art. 189 cpv. 1 CP. Le azioni erano chiaramente di natura sessuale e andavano ben oltre i baci e gli abbracci usuali. Il carattere sessuale delle azioni fu rafforzato dalla durata, dall'intensità e dal ritirarsi negli spazi posteriori. Il Tribunale federale sottolineò che la revisione del diritto penale sessuale non relativizza la protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale.
Il Tribunale federale spiegò che gli atti sessuali con minori sono punibili…