Fatti
Dopo circa due anni di conoscenza, [B.] (marito), nato nel 1941, e [A.] (moglie), nata nel 1945, si sono sposati il 6 dicembre 1991. I coniugi hanno vissuto insieme per poco meno di quattro anni. Il 29 agosto 1995 il marito ha avviato il procedimento di divorzio. Nell'ambito delle misure cautelari durante il procedimento di divorzio, in particolare l'obbligo di mantenimento del marito nei confronti della moglie era controverso. Il Tribunale superiore del Cantone di Soletta ha revocato retroattivamente l'obbligo di mantenimento del marito a decorrere dal 1° dicembre 2000.Legge
Il Tribunale federale annulla la sentenza del tribunale superiore, nella misura in cui è possibile entrare nel merito. Esso motiva come segue:
Il tribunale superiore ha revocato retroattivamente l'obbligo di mantenimento del marito a decorrere dal 1° dicembre 2000, senza addurre motivi. Ciò costituisce una violazione dell'art. 9 Cost. (divieto di arbitrarietà). Secondo la giurisprudenza e la dottrina, una modifica delle misure cautelari durante un procedimento di divorzio può in linea di principio avvenire solo per il futuro, cioè a decorrere dalla passaggio in giudicato della decisione di modifica. Una retroattività è giustificata solo eccezionalmente, se il cambiamento richiesto nelle condizioni di vita della parte interessata era già prevedibile al momento della presentazione della domanda. Il tribunale superiore ha violato questi principi senza addurre motivi comprensibili.
Nel merito, il tribunale superiore ha valutato la…