Fatti
Il 15 dicembre 2000, la società [M. AG] ha presentato alla Comune di Saanen una domanda di costruzione per due condomini (edifici C1 e C2) con quattro appartamenti ciascuno e un garage comune. Questo progetto doveva essere realizzato su una parte del fondo n. 4305 di Saanen, situato nella zona residenziale W3a. Diversi proprietari terrieri, tra cui la società [Y. AG] , A. e [M.G.] , [M.C.] e [S.D.] , hanno presentato opposizione alla domanda di costruzione. La Comune di Saanen ha respinto le opposizioni e rilasciato l'autorizzazione edilizia.
Contro questa decisione, gli opponenti hanno presentato ricorso alla Direzione delle costruzioni, dei trasporti e dell'energia del Cantone di Berna (BVE). Quest'ultima ha richiesto relazioni tecniche e svolto un sopralluogo. Successivamente, la società [M. AG] ha presentato una richiesta di modifica del progetto, riducendo il numero di posti auto da 25 a 22. La BVE ha respinto i ricorsi e approvato il progetto modificato con condizioni.
Contro la decisione della BVE, A. e [M.G.] , [M.C.] e [S.D.] hanno presentato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale amministrativo del Cantone di Berna. Quest'ultimo ha respinto il ricorso, nella misura in cui vi ha fatto luogo.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se il ricorso di diritto amministrativo fosse ammissibile. È giunto alla conclusione che tale ricorso è ammissibile solo nella misura in cui i ricorrenti si basano sul diritto amministrativo federale al di fuori del diritto della pianificazione del territorio. Per quanto riguarda la denuncia di una violazione dell'obbligo di coordinamento sulla base del diritto cantonale, è ammissibile solo il ricorso di diritto pubblico.
Nel merito, il Tribunale federale ha ritenuto infondati i reclami…